MODIFICHE ALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n. 293 del 18-12-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti
gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Art. 1.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art.
4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica
e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I
provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero
dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in
generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità
disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può
essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee,
proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello
studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da
esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le
sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che
comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che
implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal
consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai
quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a
quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con
i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in
coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e
al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità
e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità
delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal
comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per
quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento
alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di
violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è
costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le
sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi
concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare
sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art.
5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso
ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni
dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore
e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci
giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal
consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un
rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai
genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due
rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente
scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su
richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di
chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un
dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami
proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque
vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento,
anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto
per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da
tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità
scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio
scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo
degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di
garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della
normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria
esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o
di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il
termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui
al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore
dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.
Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le
modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei
genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di
garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".
Art. 3.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:
"Art.
5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente
all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti
di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3.
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività
didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le
iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei
nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto
delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa,
dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 129