STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
VEDI ANCHE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ANNO 2007
Art. 1 (Preambolo)
1. La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza
sociale, informata ai valori democratici, nella quale ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni
di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i
principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità
scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di
cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro
autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità
scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla
libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la
compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la
possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente
scelti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle scelte che regolano la vita della scuola.
4.
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità
previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e
di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in
cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della
scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati
ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli
studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
opzionali e tra le attività facoltative offerte dalla scuola. Le
attività didattiche, integrative e complementari sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e
di vita degli studenti.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
b) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
c) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
d)
offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno
di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro
associazioni.
8. La scuola garantisce e disciplina nel proprio
regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli
studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
9. I
regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione e del diritto degli studenti
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola,
nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle
associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono
inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli
studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento corretto e coerente
con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la
responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Impugnazioni)
1. È istituito a livello provinciale un organo di garanzia composto da due studenti nominati dalla consulta provinciale degli studenti e da due docenti. Il dirigente dell'amministrazione periferica decide in via definitiva, acquisito il pareere obbligatorio dell'organo di garanzia, sui reclami contro le violazioni del presente statuto.
Art. 5 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti.
2.
Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto
dell'iscrizione.
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Le nuove norme sulla disciplina saranno ispirate ai seguenti criteri:
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono
al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto
a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In
nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non
lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre
temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse
tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente
è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.